Circolari

Il Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 estende l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 a tutti i lavoratori del Comparto Scuola, obbligo vaccinale che comprende sia il ciclo vaccinale primario sia, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo. Inoltre il citato Decreto stabilisce che l’osservanza dell’obbligo di vaccinazione è la condizione per esercitare, in questa fase, il proprio diritto al lavoro in una serie di comparti pubblici tra cui la Scuola. Si definiscono così due posizioni:a) coloro che avevano già completato il ciclo vaccinale primario: debbono ricevere la terza dose entro 9 mesi dalla data della seconda dose; comunque è possibile sottoporsi prima alla dose di richiamo, compatibilmente con i tempi assegnati dall’AUSL;b) coloro che accedevano al posto di lavoro mediante esibizione dell’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 h precedenti: il Decreto n. 172 non riconosce più questa possibilità. Costoro dovranno sottoporsi alla somministrazione del vaccino a partire dal 15 dicembre p.v., secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario Nazionale.In questa fase storica l’osservanza dell’obbligo vaccinale è la condizione per esercitare il proprio diritto al lavoro nel comparto Scuola e in altri comparti del settore pubblico.

Obblighi del Dirigente Secondo il Decreto n. 172/2021 il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale per tutti i dipendenti: nel caso in cui dalla verifica risultasse qualche lavoratore inadempiente, il Dirigente invita il lavoratore stesso a produrre, entro 5 gg. dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante:1) l’avvenuta vaccinazione; oppure2) il differimento della stessa; oppure3) l’esenzione dall’obbligo; oppure4) la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 gg. dalla ricezione dell’invito; oppure5) l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale.Nel caso 4) il dipendente deve produrre l’attestato della avvenuta vaccinazione entro 3 gg.

Sospensione dal lavoro e rientro Nel caso il lavoratore non presenti la richiesta documentazione, il Dirigente procede ad accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Questo accertamento determina l’immediata sospensione del rapporto di lavoro: la sospensione dal lavoro comporta l’interruzione dello stipendio e di ogni altro compenso, però senza alcuna conseguenza disciplinare, ma significa anche conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione infatti esaurisce i propri effetti nel momento in cui il diretto interessato comunica al Dirigente l’avvio del ciclo vaccinale o il suo successivo completamento; pertanto i contratti di supplenza si risolvono nel momento in cui il personale sostituito riacquista il diritto a svolgere l’attività lavorativa.La certificazione verde Covid19 ottenuta a seguito della dose di richiamo possiede una validità di 9 mesi a partire dalla data di somministrazione.

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