Dal 31 agosto 2022 sono decadute, per effetto dei provvedimenti sottoindicati, tutte le misure adottate negli anni 2019-20, 2020-21 e 2021-22 per contrastare la diffusione del virus Sars- CoV 2 all’interno degli Istituti scolastici:
- Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’a.s.2022-23 (Istituto Superiore di Sanità, 5 agosto 2022);
- Nota n. 1988 del 19 agosto 2022 del Ministero dell’Istruzione;
- Vademecum illustrativo trasmesso dal Ministero dell’istruzione in data 28 agosto 2022.
Per l’anno 2022-23 si prospetta un rientro nella normalità della vita scolastica e nelle regole preCovid. Non sono più previsti gli ingressi e le uscite differenziate agli edifici scolastici né l’intervallo in aula oppure l’educazione fisica senza sport di contatto, né l’obbligo di distanziamento o l’uso delle mascherine (deve essere indossata dai soggetti a rischio come misura di autotutela personale). Agli Istituti scolastici viene raccomandato di essere pronti nel caso si verificasse una nuova ondata di casi Covid: in quel caso tornerebbe in vigore l’obbligo della mascherina e, ove possibile, il distanziamento di un metro (sarà comunque l’AUSL a disporre queste misure emergenziali).
Viene confermata la disposizione che vieta l’ingresso a scuola quando la temperatura corporea sia pari o superiore a 37,5° oppure nel caso si presenti sintomatologia correlabile al Covid. Solo nel caso di sintomi lievi da raffreddamento è possibile la permanenza a scuola indossando la mascherina di tipo FFP2.
Dal punto di vista strettamente didattico, il principio che ispira i provvedimenti entrati in vigore è “la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto sulle attività scolastiche”. Non è prevista alcuna forma di passaggio alla didattica a distanza per gli studenti assenti causa Covid e le assenze sono considerate alla stregua di una normale influenza che si giustifica sul libretto (nel ns. Istituto sul libretto web di Classe Viva). I Consigli di classe potranno valutare alcune eccezioni per motivi gravissimi (ad es. ricovero in ospedale per lungo tempo), ma comunque non per positività al tampone né per motivazioni psicologiche.
Di seguito vengono illustrate le norme specifiche per la gestione e la prevenzione dei contagi da Sars CoV 2 all’interno della scuola.
- Non sono più previste quarantene per contatto stretto con soggetti positivi: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
- Pertanto, anche se si verificassero casi di positività in classe, TUTTI gli studenti (eccetto i positivi) se asintomatici potranno proseguire la frequenza. Si raccomanda l’autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo contatto, indossando mascherine FFP2. La mascherina FFP2 diventa obbligatoria nell’eventualità che in una classe si verifichino 4 casi o più.
- Per i soggetti positivi: permane l’obbligo di isolamento, che ha SEMPRE durata di almeno 5 giorni, e si conclude con un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo.
- La riammissione a scuola avverrà in seguito alla presentazione del relativo referto di negatività.
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal
primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
- La DAD causa COVID NON è più autorizzata: l’assenza per causa COVID verrà giustificata come ogni altra assenza su libretto web. Occorre però informare la scuola della malattia inviando un’e-mail al referente Covid, prof. Patrizia Minari ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) riportando in allegato referto di positività . Al termine dell’isolamento il referente COVID dovrà essere informato della fine della malattia e ricevere in copia il referto di negatività, NECESSARIO ai fini della riammissione scolastica. Tale referto potrà anche essere costituito da foto del tampone con autocertificazione del genitore o dello studente maggiorenne ( se il tampone viene caricato su FSE), in attesa di emissione del provvedimento di fine isolamento dall’ASL di competenza che dovrà poi essere prodotto.
- USCITE, VISITE e VIAGGI di istruzione: sono nuovamente consentiti (nei termini fissati dal regolamento approvato dal Consiglio d’istituto).
- Regole per il contenimento del contagio all’interno della scuola:
-Si raccomandano l’aerazione e la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti, la sanificazione delle mani, la corretta ”etichetta respiratoria” per gestire starnuti o colpi di tosse e, ove possibile, il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza di almeno 1 metro, evitando di creare situazioni di assembramento.
-Al momento per studenti, docenti e personale, NON sussiste l’obbligo di indossare mascherine nei locali scolastici ( restano in utilizzo solo per persone fragili).
-Permane il divieto di accesso e permanenza a scuola con temperatura ≥ 37.5 e/o sintomi respiratori e simil-influenzali, eccetto sintomatologia lieve (rinite): in questo caso è ammessa la prosecuzione della frequenza con obbligo indossare la mascherina FFP2.
-Se il quadro sanitario dovesse peggiorare le scuole devono essere "preparate e pronte" a rimettere in piedi le misure assunte negli ultimi tre anni. Se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o un alunno presentasse sintomi indicativi riconducibili a Sars CoV2 viene ospitato in una stanza dedicata o nell'area di isolamento appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Lo studente rientrerà quindi a casa e seguirà le indicazioni del medico di base o pediatra di libera scelta.